STUDIO COSTI MURA

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Dott. Giovanni Costi - Geom. Salvatore Mura

Nuovo Codice del Condominio

In «Gazzetta» la riforma del condominio: debutto dal 17 giugno ma l'adeguamento scatta subito. Tra sei mesi, martedì 18 giugno 2013, il condominio avrà una facciata nuova. Ma anche all'interno ci saranno qua e là ritocchi importanti. Tra mille polemiche, approvata in fretta ma dopo undici anni di discussione, la riforma del condominio (legge 220 dell'11 dicembre 2012) è stata finalmente pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 293 del 17 dicembre. Atto formale di grande importanza sostanziale, perché decorrono da «dopo la pubblicazione» i sei mesi previsti per l'entrata in vigore delle nuove norme , che in sostanza vanno a riscrivere gran parte della parte del Codice civile dedicata al condominio, dall'articolo 1118 al 1139, più le disposizioni di attuazione del Codice civile (dall'articolo 61 al nuovo 71 quater) e alcune disposizioni sparse nelle leggi speciali. Il curriculum dell'amministratore In realtà, è già dall'approvazione definitiva in commissione Giustizia del Senato che l'alveare condominiale ha cominciato a ronzare: tutti sono consapevoli che qualsiasi decisione presa oggi, che contrasti pesantemente con le norme in arrivo, rischia di essere contestata e ribaltata dal 18 giugno 2013, se ancora inattuata. La novità sono moltissime ma, soprattutto l'amministratore condominiale, la cui figura è stata ridisegnata quanto a responsabilità, doveri e requisiti, a suscitare il maggior interesse. Ora dovrà possedere i requisiti di "onorabilità" (godimento dei diritti civili e niente condanne per delitti contro pubblica amministrazione, fede pubblica e patrimonio), non aver subito protesti cambiari, avere il diploma di scuola secondaria, aver frequentato un corso di formazione iniziale e aggiornarsi periodicamente. Purtroppo per chi amministra il proprio condominio bastano i soli requisiti di onorabilità; e per chi lo ha fatto (anche professionalmente) per almeno un anno nel periodo dal 17 giugno 2011 al 17 giugno 2013, è richiesta, oltre all'onorabilità, solo la formazione periodica. La perdita dei requisiti di onorabilità provocherà la cessazione dall'incarico dell'amministratore.

(Fonte Il Sole 24 Ore)